PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare possono, in qualsiasi momento, dichiararsi obiettori di coscienza nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, e chiedere il congedo assoluto senza demerito.
      2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata indipendentemente dal grado rivestito e dallo status giuridico del militare, anche in relazione alla forma di reclutamento.
      3. Il congedo può essere sostituito, su richiesta dell'interessato e subordinatamente all'autorizzazione della Forza armata o del Corpo di polizia ad ordinamento militare di appartenenza, con l'assegnazione permanente e incondizionata ad attività non combattenti.

Art. 2.

      1. È istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione incaricata dell'esame delle domande di obiezione di coscienza presentate ai sensi dell'articolo 1, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei

 

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ministri, dura in carica tre anni ed è composta da soggetti di chiara fama nel rispettivo ambito di competenza. Fanno parte della Commissione un professore universitario ordinario di filosofia, uno psicologo e un rappresentante del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) interforze. La Commissione è integrata, su richiesta del militare obiettore, da un rappresentante della confessione religiosa alla quale il militare appartiene.
      3. L'obiettore di coscienza ha la facoltà di farsi assistere, durante l'esame da parte della Commissione, da una persona di propria fiducia.

Art. 3.

      1. Dal momento della dichiarazione di cui all'articolo 1, il militare è posto, su sua richiesta, in aspettativa fino al momento della valutazione da parte della Commissione.
      2. Contro il giudizio della Commissione è ammesso ricorso al giudice ordinario. La competenza è stabilita in base al luogo di residenza del ricorrente.

Art. 4.

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della difesa adotta il relativo regolamento di attuazione.
      2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro due mesi dalla data di assegnazione.